Reati informatici
(Codice Penale)
Art. 615 ter
- Accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico -
Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno
a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con
abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere
il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi
primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità
o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma
il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si
procede d'ufficio (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4,
L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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Art. 615 quater
- Detenzione e
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -
Chiunque, al fine di procurare a
sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da
misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al
predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a
lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno
a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617
quater (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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Art. 615 quinquies
- Diffusione di
programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico -
Chiunque diffonde, comunica o
consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per
scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è
punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti
milioni (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4,
L. 23 dicembre 1993, n. 547
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Reati attinenti la
posta elettronica
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Art. 616
- Violazione,
sottrazione e soppressione di corrispondenza -
Chiunque prende cognizione del
contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o
distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte,
la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta
causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito,
se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave
reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela
della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni
di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare,
telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni
altra forma di comunicazione a distanza (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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Art. 617
- Cognizione,
interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o
telefoniche -
Chiunque, fraudolentemente prende
cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o
telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le
interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo
articolo.
I delitti sono punibili a querela
della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione
da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o
di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni
o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
d'investigatore privato (1).
(1)Articolo così sostituito dalla
L. 8 agosto 1974, n. 98.
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Art. 617 bis
- Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche -
Chiunque, fuori dei casi
consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di
strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno
a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8
agosto 1974, n. 98.
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Art. 617 ter
- Falsificazione,
alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche -
Chiunque, al fine di procurare a
sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in
tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione
telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il
contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica
vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o
lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno
a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8
agosto 1974, n. 98.
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Art. 617 quater
- Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
-
Chiunque fraudolentamente
intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e
secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e
la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema
informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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Art. 617 quinquies
- Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni
informatiche o telematiche -
Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno
a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 6,
L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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Art. 617 sexies
- Falsificazione,
alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o
telematiche -
Chiunque, al fine di procurare a
sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche
occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno
a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
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